IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 
                          (Sezione Lavoro) 
 
    I Con ricorso ai sensi dell'art. 28, legge n.  300/1970,  CGIL  -
Funzione Pubblica di Torino chiedeva all'adito Tribunale  di  Torino,
in funzione di Giudice del Lavoro  -  previa  rimessione  alla  Corte
costituzionale della questione  di  costituzionalita'  del  combinato
disposto dell'art. 1475, comma 2, decreto legislativo  n.  66/2010  e
degli articoli 7 e 14, decreto legislativo n. 177/2016 per violazione
degli articoli 2, 3, 18, 39 Cost. nonche' degli articoli 117 Cost.  e
art. 11 e 14 CEDU, 5 e G della Carta sociale  Europea,  in  relazione
alla  avvenuta  privazione  dei  diritti  sindacali  dei   lavoratori
appartenenti all'ex Corpo Forestale dello  Stato  transitati  dal  1°
gennaio 2017 all'Arma dei Carabinieri Ruolo forestale - accertarsi  e
dichiararsi l'antisindacalita' del comportamento tenuto dal convenuto
Ministero della difesa, cosi' come descritto in ricorso, ed ordinarsi
di farne cessare gli effetti consentendo: 
      a) lo svolgimento di assemblea sindacale con il medesimo ordine
del giorno dichiarato nella richiesta 31 luglio 2017; 
      b) l'adesione  dei  lavoratori  interessati  all'organizzazione
sindacale ricorrente, previa assunzione  dei  provvedimenti  ritenuti
necessari a garantire i diritti sindacali  dei  lavoratori  ex  Corpo
Forestale dello Stato della Provincia di Torino  transitati  all'Arma
dei  Carabinieri  dal  1°  gennaio  2017  anche  nella  pendenza  del
procedimento  di  legittimita'   costituzionale   avanti   la   Corte
costituzionale. 
    II Il convenuto  Ministero  della  difesa  si  e'  costituito  in
giudizio,  coli  il  patrocinio  dell'Avvocatura  distrettuale  dello
Stato, al fine di resistere alle avversarie domande,  depositando  in
modalita'  telematica  memoria  difensiva  alla  quale   e'   acclusa
relazione n. 58 dell'8-10 novembre 2017 dell'Arma dei  Carabinieri  -
Comando generale - I reparto. 
    III All'esito della discussione del  ricorso  (presente  il  solo
difensore della parte ricorrente), si provvede con separata ordinanza
- previa affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario nella
controversia in esame,  conformemente  all'orientamento  espresso  da
Cass., S.U. 9/2/2015 n. 2359  -  sull'istanza  del  ricorrente  volta
all'assunzione dei provvedimenti ritenuti  necessari  a  garantire  i
diritti sindacali dei lavoratori ex Corpo Forestale dello Stato della
Provincia di  Torino  transitati  all'Arma  dei  Carabinieri  dal  1°
gennaio  2017,  nella  pendenza  del  procedimento  di   legittimita'
costituzionale  avanti  la  Corte  costituzionale.  Con  la  medesima
ordinanza, e' dichiarata la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 7 e
14, decreto legislativo n. 177/2016 e art.  1475,  comma  2,  decreto
legislativo n. 66/2010 per asserito contrasto con gli arti. 2, 3,  18
comma 1, 39 Cost.,  nella  parte  in  cui  precludono  ai  lavoratori
dell'ex  Corpo  Forestale  dello  Stato   transitati   all'Arma   dei
Carabinieri di continuare a godere  dei  diritti  di  associazione  e
riunione sindacale perduti a far data dal 1° gennaio 2017. 
    IV Si  reputa,  al  contrario,  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1475,
comma 2, del decreto legislativo 66/2010  per  contrasto  con  l'art.
117, comma 1, Cost.,  in  relazione  all'art.  11  della  Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte  europea
dei  diritti  dell'uomo,  nonche'  in  relazione  all'art.  5,  terzo
periodo, ed all'art. G. della Carta sociale europea riveduta, firmata
in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva  in  Italia  con
legge 9 febbraio 1999, n. 30, per i motivi di seguito illustrati. 
    V In punto di fatto,  l'organizzazione  sindacale  CGIL  Funzione
Pubblica di Torino con nota  prot.  422/sgr/CL  del  31  luglio  2017
richiedeva l'autorizzazione a svolgere assemblea sindacale di tre ore
in data 4 settembre 2017 per il personale ex  Corpo  Forestale  dello
Stato  assorbito  dall'Arma  dei  Carabinieri,  in   servizio   nella
Provincia di Torino, con il seguente ordine del giorno: 
      «Problematiche lavorative insorte in conseguenza  del  transito
del  Corpo  Forestale  dello  Stato  all'Arma   dei   Carabinieri   -
problematiche relative alle modalita' di  concessione  di  congedi  e
licenze - stato avanzamento iniziative legali promosse da FP CGIL  in
ragione  dell'unilaterale  attribuzione  dello  status   militare   -
disamina normativa «riordino della carriera» - comunicazioni relative
al rinnovo contrattuale di settore» (doc. 4 di ricorso). 
    V.1 La richiesta  veniva  dichiarata  inammissibile  dal  Comando
Regione Carabinieri Forestale «Piemonte»  (doc.  5  di  ricorso)  per
contrarieta' al disposto dell'art. 1475, comma 2, decreto legislativo
n. 66/2010 (ai sensi del quale «i  militari  non  possono  costituire
associazioni sindacali o aderire ad altre associazioni sindacali»). 
    VI Cio' posto, la parte ricorrente denunzia l'antisindacalita' ai
sensi dell'art. 28, legge n. 300/70  del  diniego  di  autorizzazione
allo svolgimento di assemblea  sindacale,  su  materie  di  specifica
attinenza contrattuale e sindacale ed al fine di proselitismo  fra  i
lavoratori. 
    VI.1 Il citato art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010
confliggerebbe, infatti, con la  Carta  costituzionale  ed  in  primo
luogo con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 11  della
Convenzione europea  dei  diritti  dell'uomo  («1.  Ogni  persona  ha
diritto  alla  liberta'  di  riunione  pacifica   e   alla   liberta'
d'associazione,  ivi  compreso  il  diritto   di   partecipare   alla
costituzione di sindacati e di aderire  a  essi  per  la  difesa  dei
propri interessi. 2. L'esercizio di questi diritto  non  puo'  essere
oggetto di restrizioni diverse da quelle  che  sono  stabilite  dalla
legge  e  che  costituiscono  misure  necessarie,  in  una   societa'
democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza,  alla
difesa dell'ordine e alla  prevenzione  dei  reati,  alla  protezione
della salute o della morale e alla protezione  dei  diritti  e  delle
liberta' altrui. Il presente articolo  non  osta  a  che  restrizioni
legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti  da  parte  dei
membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello
Stato»), come interpretato dalla Corte europea dei diritti  dell'uomo
nelle sentenze del 2 ottobre 2014 «Matelly c.  Francia»  (ricorso  n.
10609/10) e «Adefdromil c. Francia» (ricorso n. 32191/09). 
    VI.2  Nelle  citate  pronunzie,  la  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo osserva: «le restrizioni che possono essere imposte ai  tre
gruppi di soggetti menzionati nell'art. 11 Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
[membri delle Forze  armate,  della  Polizia  e  dell'amministrazione
dello Stato]  richiedono  un'interpretazione  restrittiva  e  devono,
conseguentemente, limitarsi all'esercizio dei diritti  in  questione.
Esse non possono, tuttavia, mettere in discussione  l'essenza  stessa
del diritto alla liberta' sindacale. Pertanto la Corte non accetta le
restrizioni che incidono sugli  elementi  essenziali  della  liberta'
sindacale senza i quali il contenuto di tale liberta' sarebbe vuotato
della sua sostanza. Il diritto di formare un sindacato e di  aderirvi
e' un elemento  essenziale  della  liberta'  sindacale»  (Matelly  c.
Francia parr. 57-58, Adefdromil c. Francia, par. 43-44). 
    VI.3 In altri termini, l'art. 11 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
consente  restrizioni  dell'esercizio  dei  diritti   sindacali   dei
militari, purche' non si risolvano in una sostanziale privazione «del
diritto generale alla liberta' di associazione per la difesa dei loro
interessi professionali e morali»; puntualizza la Corte  europea  dei
diritti dell'uomo che  l'istituzione,  da  parte  della  legislazione
francese, di  «organismi  e  procedure  speciali»  di  rappresentanza
militare «non sarebbe  idonea  a  sostituirsi  al  riconoscimento  ai
militari della liberta' di associazione, che comprende il diritto  di
fondare dei sindacati e  di  aderirvi»  (Matelly  c.  Francia,  parr.
69-70, Adefdromil c. Francia, par. 54). 
    VI.4 A sostegno della  tesi  propugnata  nel  presente  giudizio,
parte ricorrente rammenta altresi' la decisione assunta dal  Comitato
europeo dei diritti sociali  in  data  27  gennaio  2016  su  reclamo
collettivo 101/2013 presentato dal Conseil Europeenne des  Syndacatis
de Police (CESP) contro la Francia, con la quale e' stata  dichiarata
la violazione della Carta Sociale Europea,  Parte  II  art.  5  («Per
garantire o promuovere la liberta' dei lavoratori  e  dei  datori  di
lavoro   di   costituire   organizzazioni   locali,    nazionali    o
internazionali per la  protezione  dei  loro  interessi  economici  e
sociali ed aderire a  queste  organizzazioni,  le  Parti  s'impegnano
affinche' la legislazione nazionale non pregiudichi  questa  liberta'
ne' sia applicata in modo da  pregiudicarla.  La  misura  in  cui  le
garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia
sara'  determinata  dalla  legislazione  o   dalla   regolamentazione
nazionale. Il  principio  dell'applicazione  di  queste  garanzie  ai
membri delle forze armate e la misura in cui sono applicate a  questa
categoria di persone e' parimenti determinata  dalla  legislazione  o
dalla regolamentazione nazionale. Il principio  dell'applicazione  di
queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui  sono
applicate a questa categoria  di  persone  e'  parimenti  determinata
dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale») e Parte  III,
art. G («1. I diritti ed i principi enunciati nella parte  I,  quando
saranno effettivamente  attuati,  e  l'esercizio  effettivo  di  tali
diritti e principi come previsto nella parte II, non potranno  essere
oggetto di restrizioni o di limitazioni non specificate nelle parti I
e II ad  eccezione  di  quelle  stabilite  dalla  legge  e  che  sono
necessarie, in una societa' democratica, per  garantire  il  rispetto
dei diritti  e  delle  liberta'  altrui  o  per  proteggere  l'ordine
pubblico, la sicurezza  nazionale,  la  salute  pubblica  o  il  buon
costume. 2. Le restrizioni apportate, in virtu' della presente Carta,
ai diritti ed agli obblighi ivi riconosciuti possono essere applicate
solo per gli scopi per i quali sono stati previsti»). 
    VI.5 Il caso di specie risulta, poi, connotato dalla peculiarita'
rappresentata  dalla  circostanza  che  gli  appartenenti  al   Corpo
Forestale dello Stato hanno goduto dei diritti sindacali riconosciuti
dallo Statuto dei lavoratori sino al 31 dicembre 2016; a far data dal
1° gennaio 2017, con l'entrata in vigore del decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 177, il personale del Corpo transitato nell'Arma  dei
Carabinieri o nella Guardia di Finanza ha assunto lo stato  giuridico
di  militare,  divenendo  cosi'  soggetto  alle  limitazioni  sancite
dall'art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010. 
    VII Tutto cio' premesso, ritiene questo Giudice che la  questione
di legittimita' costituzionale del solo art. 1475, comma  2,  decreto
legislativo n. 66/2010 sia connotata da  rilevanza  e  non  manifesta
infondatezza, ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953. 
    VII.1 In ordine al requisito della rilevanza, si osserva  che  la
prospettata questione di costituzionalita' rappresenta  un  passaggio
necessario  per  la  definizione  del  processo   principale   (Corte
costituzionale, sentenza 214/1986),  nel  quale  viene  domandata  al
Giudice l'adozione di idonee misure volte  ad  inibire  comportamenti
asseritamente antisindacali posti in essere dal datore di lavoro, che
trovano giustificazione e fondamento proprio nella  norma  di  legge,
della cui conformita' al dettato costituzionale si dubita. 
    VII.2 La circostanza che la convenuta Amministrazione abbia agito
in conformita' al disposto della norma in questione non pare  privare
di rilevanza la  questione  di  legittimita'  costituzionale,  se  si
considera   che,   secondo   il   prevalente    orientamento    della
giurisprudenza di legittimita', ai fini della configurabilita' di  un
comportamento   antisindacale   non   occorre   vagliare   l'elemento
psicologico del datore di lavoro,  essendo  chiamato  il  Giudice  ad
accertare,   piuttosto,   «l'obiettiva   idoneita'   della   condotta
denunziata a produrre il risultato che la legge intende  impedire  e,
cioe', la lesione della liberta' sindacale e del diritto di sciopero.
La sussistenza o meno di un intento del datore di  lavoro  di  ledere
tali diritti non e' necessaria ne' sufficiente» (Cass. S.U., sentenza
n. 5295/1997; si vedano anche le successive sentenze nn. 6193/1998  e
20078/2008). 
    VII.3  Sussiste,  altresi',  il  requisito  della  non  manifesta
infondatezza. Si e' gia' evidenziato che l'art. 11 della  Convenzione
- come interpretato dalla Corte europea dei diritti  dell'uomo  nelle
sentenze sopra richiamate - riconosce la legittimita' di  restrizioni
all'esercizio del diritto di  associazione  sindacale  da  parte  dei
militari, ma non consente la radicale negazione del diritto stesso  a
discapito  degli  appartenenti  a  questa  peculiare   categoria   di
lavoratori. 
    VII.4 L'art. 1475,  comma  2,  decreto  legislativo  n.  66/2010,
vietando ai militari  di  «costituire  associazioni  professionali  a
carattere sindacale»,  nonche'  di  «aderire  ad  altre  associazioni
sindacali, appare in effetti disallineato rispetto  al  principio  di
diritto sancito dalla Convenzione europea  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali,  benche'  ispirato
all'irrinunciabile esigenza (pur essa di rilevanza costituzionale) di
assicurare la coesione interna, la neutralita' e la  prontezza  delle
Forze Armate, onde non pregiudicare la difesa  militare  dello  Stato
(art. 52 Cost.). 
    VIII La norma scrutinata pare altresi' in conflitto con l'art. 5,
terzo  periodo  l'art.  G  della  Carta  sociale   europea   riveduta
(predisposta  nell'ambito  del   Consiglio   d'Europa,   firmata   in
Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge
9 febbraio 1999, n. 30), qualificabili alla stregua  di  disposizioni
di diritto internazionale convenzionale. 
    VIII.1  La  prima  norma,  infatti,  rimette  alla   legislazione
nazionale  di  determinare  il  «principio  dell'applicazione   delle
garanzie»  sindacali  ai  militari  nonche'  la  «misura»   di   tale
applicazione,  presupponendo  un  nucleo  intangibile   di   liberta'
sindacale in  capo  agli  appartenenti  alla  suddetta  categoria  di
lavoratori; la seconda consente di porre  restrizioni  alle  liberta'
sindacali nelle ipotesi «stabilite dalla legge e necessarie,  in  una
societa' democratica, per garantire il rispetto dei diritti  e  delle
liberta' altrui o per  proteggere  l'ordine  pubblico,  la  sicurezza
nazionale, la salute pubblica o il buon  costume»:  anche  in  questo
caso,  la  norma  sembra   escludere,   almeno   implicitamente,   la
possibilita'  di  prevedere  una  radicale  esclusione  del   diritto
sindacale in capo ai componenti dei corpi militari. 
    IX  Per  le  ragioni  espresse,  si  reputa   rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art.  1475,  comma  2,  decreto  legislativo  n.   66/2010   per
contrasto: 
      con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 11  della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo,  come  interpretato  dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze emesse in  data  2
ottobre  2014  -  «Matelly  c.  Francia»  (ricorso  n.  10609/10)   e
«Adefdromil c. Francia» (ricorso n. 32191/09); 
      con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 5,  terzo
periodo, ed all'art. G. della Carta sociale europea riveduta, firmata
in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva  in  Italia  con
legge 9 febbraio 1999, n. 30. 
    X Il presente giudizio, introdotto con ricorso depositato  il  20
ottobre 2017 e rubricato al n. 6882/2017 R.G.Lav. viene sospeso  sino
alla definizione dell'incidente di costituzionalita', in  conformita'
a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953.